Con il presente scritto si intende porre all’attenzione del lettore una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ. 21459/2017), che ha affrontato una problematica assai frequente nella pratica di esame dello stato passivo fallimentare, in tema di interessi.
Nella fattispecie in esame, il creditore Equitalia Centro S.p.A. ricorreva in Cassazione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento Sphera Group S.r.l. per vedersi riconoscere l’ammissione al passivo, in via privilegiata, di un credito di Euro 48.173,85 a titolo di interessi, già ammesso in via chirografaria.
Equitalia Centro S.p.A. lamentava la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, attesa l’intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 54, co. 3, L.F., nonché la violazione e falsa applicazione del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 27, commi 37-40, assumendo che gli estratti a ruolo prodotti nell’insinuazione alla stato passivo avessero indicato puntualmente le ragioni e l’entità dei crediti e quella dei relativi interessi.
La Corte di Cassazione, all’esito del giudizio, risulta essere di diverso avviso.
La pronuncia de qua risulta offrire una soluzione, peraltro coerente con il sistema, ad una problematica assai frequente nella pratica di esame dello stato passivo fallimentare.
La Corte, con la sentenza qui in esame, afferma che in materia fallimentare l’estensione del diritto di prelazione degli interessi è disciplinata dall’art. 54, co.3, L.F, che richiama espressamente l’art. 2749 cod. civ. (“L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente”).
La Corte di Cassazione fa dunque applicazione, nell’ambito dell’accertamento dello stato passivo fallimentare, del principio dettato dall’art. 2749 cod. civ., secondo cui accessorium sequitur principale, ovvero sia, la garanzia del privilegio si estende dal credito ai suoi accessori, con le limitazioni previste dalla norma in commento (l’art. 2749 c.c. statuisce che: “Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l’intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell’anno precedente. Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita”).
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha pertanto ribadito che l’estensione del diritto di prelazione ai relativi interessi è regolata, anche in ambito fallimentare, dall’art. 2749 cod. civ. (espressamente richiamato dall’art. 54, co. 3, L.F.), con l’interessante precisazione che il trattamento preferenziale accordato dalla legge agli accessori del credito non può comportare la sottrazione degli stessi alla necessità di una specifica domanda di ammissione al passivo.
Tali interessi, per godere, in sede di stato passivo, dell’estensione del privilegio ex art. 2479 cod. civ., devono essere necessariamente dettagliati dal creditore istante, che deve specificare la data di decorrenza o il periodo di riferimento, nonché il tasso di interesse applicabile. Non è pertanto sufficiente, avverte la Suprema Corte, la mera individuazione dell’importo complessivamente dovuto a titolo di interessi, anche se distinta dall’importo richiesto a titolo capitale.
Pertanto, atteso che gli interessi sono accessori di un diritto di credito che andrà soddisfatto con rango concorsuale, questi dovranno essere indicati nell’istanza di insinuazione al passivo con tutti gli elementi necessari per poter verificarne il calcolo (“e quindi almeno della data di scadenza del credito e del tasso di interesse applicabile”), di modo che gli organi della procedura possano verificarne l’esatta determinazione dell’importo richiesto.
Per la Cassazione, la determinazione analitica degli interessi va proposta anche per quelli maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento.
Appare, dunque, definitivamente chiarita, con tale pronuncia, l’inammissibilità degli interessi concorsuali indicati nelle istanze di insinuazione allo stato passivo dei fallimenti con una generica locuzione “oltre interessi” e/o che non consentono al Giudice Delegato di poter accertare la fondatezza e debenza degli interessi richiesti in via privilegiata secondo i principi dettati dall’art. 2749 cod. civ.